Statuto

CAPO I

DENOMINAZIONE – DURATA – SEDE – PATRIMONIO – SCOPO

Articolo 1

È istituita per volontà della Signora Paola Castiglioni (codice fiscale CST PLA 47P51 A944K) una Fondazione denominata “Fondazione Paola Castiglioni per la tutela degli animali”.

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

Per essa sarà richiesta la personalità giuridica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

All’atto del riconoscimento della personalità giuridica, il Fondatore assumerà la carica di Consigliere a vita della Fondazione.

Articolo 2

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Bologna e potrà operare nella Regione Emilia-Romagna.

Nell’ambito del suddetto territorio essa potrà, con delibere del Consiglio di Amministrazione, istituire e sopprimere uffici e sedi secondarie anche altrove.

Articolo 3

Il Patrimonio della Fondazione è costituito dalla somma destinata dal Fondatore alla dotazione della Fondazione stessa all’atto della sua costituzione e da ogni integrazione ulteriore apportata dal medesimo. Inoltre potrà essere incrementato dai contributi che potranno pervenire alla Fondazione per testamento, per donazione o erogazione di Enti e Organismi, anche stranieri, di privati e dello Stato, che abbiano espressa destinazione ad accrescimento del Patrimonio della Fondazione.

Articolo 4

La Fondazione non ha scopo di lucro, è apolitica e aconfessionale e ha quali finalità:

a. contribuire allo sviluppo di una nuova cultura di rispetto degli animali, quali esseri senzienti con propria dignità e propri diritti;

b. promuovere iniziative di verifica e controllo per la salvaguardia degli animali all’interno delle strutture previste dalle normative statale e locali;

c. collaborare, attraverso sistemi innovativi, alla prevenzione e repressione dei fenomeni del maltrattamento e dell’abbandono;

d. concorrere, in coordinamento con Enti Pubblici o Privati e con le Autorità locali, alla protezione del patrimonio zootecnico;

e. diffondere la conoscenza della normativa riguardante gli animali;

f. sollecitare l’innovazione dei criteri di gestione delle strutture di ricovero per animali al fine di promuoverne una maggiore utilità sociale;

g. istituire borse di studio per studenti in veterinaria;

h. organizzare seminari informativi per una migliore gestione del proprio animale e corsi di qualificazione e riqualificazione per il personale addetto alle strutture di ricovero;

i. erogare contributi a privati e Associazioni per favorire l’adozione e il mantenimento di animali d’affezione;

j. promuovere l’utilizzo della Pet Therapy per migliorare la salute psicofisica delle persone attraverso la presenza e l’interazione con un animale;

k. erogare contributi a favore di Enti e/o Associazioni animalisti che si distinguano particolarmente per la cura e l’attenzione con cui svolgono la propria opera;

l. diffondere la conoscenza del mondo animale per allontanare pregiudizi e paure;

m. promuovere qualsiasi iniziativa tenda alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni di vita degli animali.

CAPO II

FONDO DI GESTIONE

Articolo 5

La Fondazione provvede al conseguimento delle proprie finalità utilizzando:

– i redditi derivanti dal patrimonio di cui all’art. 3;

– i proventi delle attività svolte e le erogazioni a qualunque titolo connesse con le attività stesse;

– i redditi e i proventi dei beni mobili e immobili e le somme che comunque perverranno alla Fondazione per eredità, legati, donazioni ed elargizioni in genere;

– i contributi erogati dallo Stato, dalla Regione Emilia-Romagna e da Enti Pubblici in genere, anche non territoriali;

– i proventi derivanti da ogni altra fonte finanziaria da qualsiasi altro soggetto proveniente.

CAPO III

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 6

Organi della Fondazione sono:

– Il Consiglio di Amministrazione;

– Il Presidente della Fondazione;

– Il Vice Presidente;

– Il Segretario Generale;

– Il Tesoriere.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 7

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da tre a sette membri, nominati dal Consigliere a vita. Il Consigliere a vita ne è componente a vita e il Presidente e gli altri componenti durano in carica per il periodo stabilito al momento della nomina.

Il Consigliere a vita ha la facoltà di nominare il suo successore nelle cariche vitalizie da lui ricoperte, tanto con atto tra vivi, che con disposizione testamentaria; in assenza di tale nomina o in caso di rifiuto della stessa, qualora venisse a mancare il Consigliere a vita, il Consiglio di Amministrazione subentrerà nei poteri di nomina previsti dal presente Statuto, da esplicitarsi con voto unanime.

Se viene a mancare un Consigliere temporaneo, il Consigliere a vita provvede alla sua sostituzione, così come provvede al rinnovo delle cariche alla scadenza.

Articolo 8

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione almeno due volte all’anno e comunque quando lo stesso lo ritenga opportuno.

Inoltre, deve essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto, anche con mezzo elettronico, che dovrà pervenire ai destinatari almeno tre giorni liberi prima dell’adunanza e con l’indicazione dell’ordine del giorno da trattare.

Articolo 9

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere assunte con l’intervento di almeno due componenti e a maggioranza assoluta degli intervenuti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

– elegge il Presidente nel caso che il Consigliere a vita, nominato come previsto dall’art. 7, rinunci all’ incarico;

– approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;

– delibera l’accettazione dei contributi, delle donazioni, dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;

– determina, di volta in volta, i criteri e le modalità per le erogazioni delle rendite o di altre somme;

– delibera, con voto unanime, le modifiche dello Statuto e i regolamenti interni che si rendessero necessari;

– provvede alla nomina del Vice Presidente, se non nominato dal Consigliere a vita;

– decide l’attività della Fondazione;

– decide la remunerazione di persone che eventualmente prestino la loro opera per la Fondazione. I verbali del Consiglio sono trascritti in apposito registro e ciascun verbale deve essere firmato dal Presidente o, in caso di impossibilità, dal Vice Presidente e da un componente del Consiglio.

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Articolo 10

Il Presidente ha la rappresentanza legale e con essa la firma della Fondazione e provvede alla sua amministrazione in conformità di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente.

Nel caso sia nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

In particolare resta di attribuzione del Presidente:

– curare l’osservanza delle norme contenute nel presente Statuto;

– vigilare su tutto il complesso andamento organizzativo e amministrativo della Fondazione;

– convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare;

– provvedere a dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;

– in caso di assoluta urgenza, adottare i provvedimenti, che dovranno essere ratificati entro 15 (quindici) giorni dal Consiglio di Amministrazione.

IL VICE PRESIDENTE

Articolo 11

Il Vice Presidente è nominato dal Consigliere a vita o dal Presidente se persona diversa.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente della Fondazione. Egli, inoltre, esercita in via ordinaria le funzioni e i compiti a lui delegati dal Presidente. Può essere revocato con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, su proposta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti; la votazione avviene a scrutinio segreto e la proposta di revoca è approvata a maggioranza.

IL SEGRETARIO GENERALE

Articolo 12

Il Segretario Generale è nominato dal Consigliere a vita o dal Presidente se persona diversa.

Il Segretario Generale, nei limiti dei poteri conferitigli dal Presidente, esplica con continuità e impegno i compiti e le mansioni che gli sono attribuiti.

Nello specifico: assiste il Consiglio di Amministrazione, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Fondazione, assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici, redige i bilanci da sottoporre all’esame e all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.

IL TESORIERE

Articolo 13

Il Tesoriere, le cui funzioni sono svolte dal Consigliere a vita o dal suo nominato successore, ha la responsabilità dell’esecuzione e della verifica dei movimenti contabili della Fondazione e delle relative registrazioni. In assenza della suddetta nomina, il Consiglio di Amministrazione procede ai sensi dell’Art. 7 e il Tesoriere svolge le proprie attività congiuntamente al Presidente.

Articolo 14 – Gratuità degli incarichi

I componenti degli Organi della Fondazione non hanno diritto ad alcun compenso per l’attività svolta; il Consiglio di Amministrazione potrà, però, prevedere il rimborso di eventuali spese documentate, sostenute per ragioni d’ufficio.

CAPO IV

GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 15 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario della Fondazione coincide con l’anno solare e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di ottobre dell’anno precedente a quello cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario corrispondente.

Articolo 16 – Divieto di distribuzione degli utili

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi dell’Ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali utili ed avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 17 – Estinzione

In caso di estinzione della Fondazione, ai sensi dell’art. 27 Cod. civ., il Patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali della Fondazione, costituite da almeno cinque anni.

Il Legale Rappresentante dovrà inoltrare alla Regione istanza volta a richiedere la dichiarazione di estinzione, con la procedura prevista dall’Ente di Controllo stesso.

CAPO V

CLAUSOLA DI RINVIO

Articolo 18

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice civile e le altre disposizioni di legge in materia.